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STATUTO
Articolo 1
Denominazione e durata
Articolo 2
Sede
Articolo 3
Scopi dell’associazione
- promuovere una agricoltura compatibile;
- promuovere il miglioramento qualitativo della fauna selvatica;
- sensibilizzare gli iscritti e chiunque sia interessato alla gestione del territorio;
- incentivare le risorse locali creando stretti collegamenti con il tessuto sociale;
- promuovere corsi di specializzazione, seminari di aggiornamento e manifestazioni riferibili alla attività gestionale del territorio.
TITOLO II
ORGANI SOCIALI
Articolo 4
Organi dell’ATC
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio direttivo;
c) L’assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’ATC;
d) Il collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 5
Il Presidente
a) nomina nell’ambito rispettivamente del Consiglio direttivo e dell’assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tale riunioni il segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
b) convoca e presiede l’Assemblea, coordinandone i lavori;
c) convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori, fissa l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica;
d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio direttivo;
e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
f) vigila sull’andamento della gestione e sovrintende all’attività generale dell’ATC, assumendo gli atti di competenza;
g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell’associazione;
h) rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;
i) partecipa alla Conferenza degli ATC istituita dall’art. 33 bis della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/97 o individua un delegato.
Articolo 6
Il Consiglio direttivo
a) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell’ATC;
b) da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e all’ATC;
c) da 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l’ATC, iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l’ATC;
d) da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l’ATC.
a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dei dodici mesi;
c) siano stati condannati per reati che comportono l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
d) non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.
a) stabilisce:
- l’entità del contributo annuo alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire anche le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed i contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli incentivi previsti nel PAI e alla gestione dell’ATC;
- l’entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell’art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007), nonché all’entità dei danni risarciti.
- L’entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza (commi 4 dell’art. 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007).
b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione danni;
d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell’ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all’art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell’art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell’ATC ed intraprende azioni per l’incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
g) propone l’istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
h) aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell’art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificato dalla LR 16/2007, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell’art. 59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuali limitazioni del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, sentita l’Assemblea;
m) delibera in ordine all’accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l’utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell’art. 35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/2007;
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell’ATC;
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell’ATC di appartenenza;
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presti attività volontaria a favore dell’ATC;
t) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
u) può richiedere l’iscrizione dell’ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;
v) sottopone all’Assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull’attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità.
Articolo 7
L’Assemblea
a) approva lo statuto e le sue modifiche;
b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
c) dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio direttivo stesso;
d) approva i regolamenti sull’attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;
e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio direttivo;
f) assume tutti gli atti di amministrazione straordinaria.
Articolo 8
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 9
(solo nell’ipotesi di ricorso all’Assemblea dei delegati)
Modalità per l’elezione dell’Assemblea dei delegati
a) gli eletti dai cacciatori iscritti all’ATC, che siano appartenenti ad Associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e siano iscritti all’ATC;
b) gli eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell’ATC, che siano appartenenti alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio e siano conduttori di un fondo incluso nell’ATC;
c) gli eletti dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.13 della legge 349/1986 presenti in forma organizzata sul territorio, che siano iscritti alle medesime e siano residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.
- i cacciatori iscritti all’ATC in regola con i pagamenti delle quote associative al 31 maggio;
- i conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC iscritti all’anagrafe delle aziende agricole al 31 dicembre dell’anno precedente;
- gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.13 della Legge 349/1986, maggiorenni, residenti nei Comuni inclusi nell’ATC, in regola con i pagamenti delle quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle Associazioni.
Il Consiglio direttivo, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l’Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l’ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall’ufficializzazione.
Articolo 10
Modalità per la nomina del Consiglio direttivo
a) le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità e alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, e all’attività svolta;
b) i nominativi dei designati in numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza di cause ostative.
Articolo 11
Modalità per la nomina del Presidente
c) il componente più anziano d’età presiede la riunione per l’individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
d) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio direttivo il candidato più anziano di età.
Articolo 12
Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni
a) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
b) ricoprire cariche associative;
c) partecipare all’Assemblea con diritto di voto direttamente o a mezzo delegati che non potranno avere più di una delega. E’ richiesta la delega scritta;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell’Associazione, richiamati nel presente Statuto;
c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell’Associazione.
- gravi violazioni di cui all’art. 61 comma 1 lettera z), aa) della LR 8/1994 come modificato dalla LR 16/2007: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC per un numero di giornate di effettivo esercizio venatorio, stabilito da apposito regolamento, a partire dall’apertura della stagione venatoria successiva. Col medesimo regolamento saranno definite le ulteriori sanzioni disciplinari previste dalla normativa regionale.
Articolo 13
Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori . Sanzioni
a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC per un numero di giornate di effettivo esercizio venatorio, stabilito da apposito regolamento, a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell’art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007) sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC per un numero di giornate di effettivo esercizio venatorio, stabilito da apposito regolamento, a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
c) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza (commi 4 dell’art. 36/Bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC per un numero di giornate di effettivo esercizio venatorio, stabilito da apposito regolamento, a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 14
Patrimonio dell’ATC
a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 15
Risorse economiche
a) quote associative annuali;
b) contributi degli aderenti e/o di privati;
c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
Articolo 16
Bilancio d’esercizio
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 17
Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 18
Incompatibilità del Presidente e dei Componenti il Consiglio direttivo
Articolo 19
Norme Transitorie e finali
IL PRESIDENTE
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